
ADESIONE
Chi può aderire a Fondo Pensione FNM?
Il Fondo Pensione FNM si rivolge a lavoratori dipendenti ed ai dirigenti delle
seguenti Società:
FNM S.p.A.
FERROVIENORD S.p.A.
FNMAutoserviziS.p.A.
NORD_ING S.r.l.
NORDCOM S.p.A.
NORD ENERGIA S.p.A.
Trenord S.r.l.
DB CARGO ITALIA S.r.l.
E-Vai S.r.l.
MALPENSA INTERMODALE
S.r.l.
I pensionati e/o
cessati possono mantenere la posizione e proseguire i versamenti volontari.
Quali sono i vantaggi per chi aderisce al Fondo Pensione FNM?
Aderire al Fondo Pensione FNM comporta una serie di notevoli vantaggi per
tutti i lavoratori.
Innanzitutto, al momento del pensionamento l'aderente potrà disporre di una
rendita aggiuntiva a quella della pensione pubblica che, per effetto delle
riforme adottate,
è destinata a diminuire progressivamente il livello di tutela attualmente
assicurato.
Gli aderenti possono inoltre usufruire di agevolazioni fiscali
(deducibilità della contribuzione e regime fiscale più favorevole rispetto a
quello ordinario per rendimenti
e prestazioni) e di incentivi contributivi da parte dell’azienda
(contributo datoriale, altrimenti non dovuto).
Quando si può aderire?
Il lavoratore può aderire al Fondo pensione FNM in qualunque momento.
Entro sei mesi dalla data di assunzione deve essere fatta la scelta di
versare il TFR ad un fondo pensione complementare o di mantenerlo in azienda.
Se si decide di mantenere il TFR in azienda, tale scelta è rivedibile ed in
qualunque momento si potrà scegliere di destinare il TFR ad un fondo pensione.
Dove posso trovare la documentazione per iscrivermi?
La documentazione relativa all’adesione è consultabile e scaricabile
direttamente da questo sito internet e si può richiedere presso la segreteria
del Fondo Pensione FNM.
SPESE
Che cos'è il contributo a copertura delle spese per la gestione
amministrativa?
Per ogni Socio/posizione aperta è dovuto un contributo in parte a
carico del lavoratore, in parte a carico del datore di lavoro, che serve a
coprire i costi annui
di gestione amministrativa del Fondo Pensione FNM.
Quando si paga il contributo a copertura delle spese per la gestione
amministrativa?
Il contributo a copertura delle spese per la gestione amministrativa viene
trattenuto in busta paga il primo mese di adesione e successivamente nel
cedolino del mese
di gennaio di ogni anno.
I Soci titolari di posizioni aperte a qualsiasi titolo (pensionati e/o
cessati) devono provvedere al pagamento entro il mese di febbraio di ogni anno.
CONTRIBUZIONE
Quanto devo versare a Fondo Pensione FNM?
La contribuzione al Fondo Pensione FNM è prevista dalla normativa e dagli
specifici accordi stipulati tra le Società e le Organizzazioni Sindacali:
- Versamento del TFR, stabilito in base
alla data di prima occupazione;
- Versamento a carico del datore di
lavoro, nella misura stabilita dagli accordi vigenti;
- Versamento a carico del lavoratore,
libero e volontario.
Quali informazioni riceve il Socio in merito ai versamenti effettuati?
Il lavoratore può verificare mensilmente, attraverso la busta paga,
l’entità delle contribuzioni operate dall’azienda (contributo lavoratore,
datoriale, TFR).
Inoltre, una volta l’anno, l’aderente riceve una “Comunicazione periodica”
redatta secondo lo schema elaborato dalla COVIP con la quale il fondo informa i
Soci
sull’andamento della gestione complessiva del Fondo Pensione FNM e sugli
aspetti relativi alla propria posizione individuale. Dette informazioni
forniscono tutti
gli elementi utili per ricostruire l’evoluzione della posizione individuale
nel periodo di riferimento, in termini di contributi versati e di
rendimenti maturati.
Tutti i Soci hanno inoltre la possibilità di consultare quotidianamente la
propria posizione attraverso il sito www.fondopensionefnm.it
accedendo all’area riservata “Posizione Individuale”.
Come faccio ad
aumentare il mio versamento volontario?
Il dipendente per
variare il versamento volontario deve compilare apposito modulo “Modulo
Versamenti volontari”, disponibile anche sul sito al link Modulistica.
Posso far un
versamento volontario una-tantum?
Il dipendente può effettuare il versamento volontario una-tantum
tramite trattenuta ruolo paga, utilizzando apposito modulo "Contribuzione
volontaria una-tantum dipendente retribuzione", oppure tramite
bonifico bancario, dandone comunicazione al Fondo Pensione FNM mediante apposito
modulo "Contribuzione
volontaria una-tantum", disponibili sul sito al link Modulistica.
La contribuzione è
corrisposta anche durante la fruizione di periodi di aspettativa non
retribuita?
No, in linea generale il contributo segue la retribuzione. Se non c’è
retribuzione, non c’è il versamento contributivo al Fondo Pensione FNM.
È possibile continuare a contribuire anche dopo il raggiungimento dell'età
pensionabile?
Si. La contribuzione può proseguire volontariamente anche dopo il
raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di
appartenenza a
condizione che al momento del pensionamento il soggetto possa far valere
almeno un anno di contribuzione ad una forma pensionistica complementare.
Quale è il regime fiscale dei contributi per gli iscritti ad una forma
pensionistica complementare?
I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore sono deducibili
dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore ad € 5.164,57;
nel calcolo
del limite non va considerato il flusso di TFR conferito.
Per godere dei vantaggi fiscali riconosciuti dalla legge sulle somme
versate al fondo, il lavoratore deve fare la dichiarazione dei redditi?
No. Il risparmio fiscale, infatti, viene percepito dal lavoratore
direttamente in busta paga, in quanto è il datore di lavoro, come sostituto
d’imposta, che riconosce i vantaggi fiscali.
Per i versamenti volontari dei pensionati bisogna fare la dichiarazione dei
redditi.
PRESTAZIONI
Il Socio può uscire dal fondo prima del pensionamento?
Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro e nelle altre ipotesi di
perdita dei requisiti di partecipazione al fondo il Socio è legittimato al
riscatto della posizione
individuale. (vedi "Procedure di
riscatto")
Che tipo di prestazioni posso ottenere al momento del pensionamento?
Al momento del pensionamento sono previste due tipi di prestazione:
- la rendita pensionistica;
- la prestazione in capitale.
La prestazione
pensionistica complementare può essere liquidata in forma di capitale di regola
fino al 50% del montante accumulato nel Fondo Pensione FNM.
Eccezionalmente la
prestazione può essere erogata sotto forma di capitale per l’intero importo se
la rendita derivante dalla conversione del 70% della posizione accumulata
risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale o se al momento del pensionamento
nel regime obbligatorio l’iscritto al Fondo Pensione FNM non ha ancora maturato i
requisiti minimi previsti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche.
Cosa è necessario fare
per chiedere la liquidazione della posizione?
Per richiedere la
liquidazione della posizione è necessario recarsi presso la Segreteria del
Fondo Pensione FNM per i vari adempimenti, preferibilmente dopo aver ricevuto
l'ultimo cedolino
paga, in modo che siano state versate tutte le contribuzioni a favore della
propria posizione individuale. (vedi "Procedure di
riscatto")
Come è trattato fiscalmente il riscatto?
Sul montante maturato dal 1° gennaio 2007 il riscatto viene tassato (sempre
sulla parte che non ha subito ancora tassazione - ovvero contributi dedotti e
il TFR) al 15% (ridotto dello 0,30% per ogni anno di adesione, dopo il
quindicesimo, ad una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%)
nei seguenti casi: riscatto a seguito di pensionamento, morte dell’aderente,
stato di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di
lavoro a meno di un terzo, cessazione dell’attività lavorativa con conseguente
inoccupazione per un periodo compreso tra 12 e 48 mesi o superiore a 48 mesi,
procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni.
In caso di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione, per cause
non rientranti nelle casistiche sopra elencate, la tassazione è del 23%.
Qual è il trattamento fiscale della prestazione finale (rendita e
capitale)?
Sul montante maturato dal primo gennaio 2007, la prestazione finale, sia in
rendita che in capitale, è tassata con un’aliquota del 15%, che dopo una
permanenza nella previdenza complementare di almeno quindici anni, inizierà a
ridursi anno dopo anno fino ad un minimo del 9%.
Cosa succede fiscalmente quando si chiede un trasferimento?
L’operazione di trasferimento non è soggetta a imposta.
È possibile richiedere un’anticipazione?
Si. Il Socio può richiedere l’anticipazione della posizione individuale nei
seguenti casi (vedi apposito Documento):
-
75% per spese
mediche in seguito a gravissime condizioni di salute;
-
75% per acquisto/ristrutturazione
della prima casa di abitazione propria o dei figli (dopo 8 anni di
adesione a una forma pensionistica complementare);
-
30% per esigenze
personali (dopo 8 anni di adesione a una forma pensionistica complementare).
Come è trattata fiscalmente l’anticipazione?
Sul montante maturato dal primo gennaio 2007 l’anticipazione per spese
mediche è tassata al 15% (che scende dello 0,30%, dopo il quindicesimo anno, per
ogni anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un
minimo del 9%). Negli altri casi l’aliquota di tassazione è del 23%.
Cosa succede in caso di premorienza del Socio?
In caso di decesso prima del raggiungimento del pensionamento, la posizione
individuale accumulata presso il Fondo Pensione FNM sarà riscattata dai chiamati
all’eredità (anche rinunciatari) ovvero dai beneficiari designati
dall’Iscritto.
In caso di decesso dopo il pensionamento, il Fondo Pensione FNM offre la
possibilità di assicurare l’erogazione di una pensione complementare al
beneficiario designato, avendo sottoscritto una rendita “reversibile” all’atto
dell’erogazione della prestazione. (vedi "Procedure di
riscatto")
Che cos’è la R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)?
La R.I.T.A. consiste
nella liquidazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato,
richiesta dagli aderenti che siano in possesso dei requisiti per accedere all’anticipo
finanziario a garanzia pensionistica (APE volontaria) disciplinato dall’art.1,
commi 166 e seguenti, della legge n. 232 del 2016.
L’erogazione della
R.I.T.A., soggetta a tassazione agevolata, avverrà successivamente all’accettazione
della richiesta da parte del Fondo Pensione FNM e fino alla maturazione del
diritto alla pensione di vecchiaia.
L’importo richiesto a
titolo di R.I.T.A. è liberamente determinato dall’aderente, in termini
percentuali del montante accumulato presso Fondo Pensione FNM.
Condizioni per l’accesso alla R.I.T.A.
Dall’1 maggio 2017 per gli aderenti (dipendenti sia pubblici che privati e
lavoratori autonomi che cessano il rapporto di lavoro) in possesso dei
requisiti di seguito indicati, è possibile richiedere alla propria forma di
previdenza complementare la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata
(R.I.T.A.):
1) erogazione
frazionata in un periodo di anticipo massimo di 5 anni
- cessazione dell’attività lavorativa
- non più di 5 anni alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia
- anzianità
contributiva minima nel sistema di previdenza obbligatoria di 20 anni.
2) erogazione
frazionata in un periodo di anticipo massimo di 10 anni
- Inoccupazione superiore
a 24 mesi
- non più di 10 anni alla
maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia.
In caso di decesso
dell’aderente in corso di erogazione della R.I.T.A., sia l’ammontare della
R.I.T.A. non ancora erogato che l’eventuale montante residuo non destinato alla
R.I.T.A. seguiranno le regole previste per il riscatto per premorienza ex
art.14, comma 3, D.Lgs. 252/2005.
Come richiedere la R.I.T.A.
Per la richiesta della R.I.T.A. è necessario compilare l'apposito modulo
presente sul sito alla pagina "Documenti
del Fondo" allegando a seguente documentazione:
- certificazione INPS di cui al comma 168 della legge 232 del 2016 utile
alla richiesta dell’APE volontaria;
- attestazione della cessazione del rapporto di lavoro;
- documento rilasciato dall'ente di previdenza obbligatoria di
appartenenza, attestante la data di maturazione del requisito per la pensione
di vecchiaia;
- documento di identità.
Per la concessione della R.I.T.A. non è necessario il percepimento del
prestito finanziario a garanzia pensionistica (APE volontaria), ma unicamente la
certificazione rilasciata dall’INPS utile ad ottenere l’APE volontaria: la
R.I.T.A. può essere richiesta congiuntamente all’APE volontaria o in via
esclusiva.
VARIE
Come si può contattare la Segreteria del Fondo Pensione FNM?
La Segreteria del Fondo
Pensione FNM è disponibile presso la sede in piazzale Luigi Cadorna 16 oppure
al numero 02-85114388 nei seguenti orari:
da lunedì a giovedì
alle ore 10.00-12.00 e 14.00-16.00
oppure tramite e-mail
all'indirizzo fondopensionefnm@fondopensionefnm.it
Che cos’è la COVIP?
La Covip è l’autorità pubblica preposta a garantire la trasparenza e la
correttezza dei comportamenti dei fondi pensione nonché la sana e prudente
gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela
degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema
complessivo della previdenza complementare. Fondo Pensione FNM è iscritto
all’albo Covip con numero 1165.
Che cosa è la posizione individuale?
Si tratta del valore corrispondente al complesso della contribuzione
versata (contributi del datore di lavoro, eventuali contributi a carico del
lavoratore e da TFR) e dei rendimenti ottenuti, al netto delle spese e
dell’imposta sui rendimenti. L’ammontare della posizione individuale viene
comunicato annualmente all’aderente attraverso la comunicazione periodica e può
essere controllato dagli aderenti, attraverso il sito www.fondopensionefnm.it nell’apposita area
riservata “Posizione
individuale”.
Come si accede
all'area riservata del sito “posizione individuale”?
La password di accesso della “Posizione individuale” viene rilasciata,
all'atto dell’adesione, con la welcome letter.
In caso di smarrimento è possibile richiederla on line procedendo come
segue:
Selezionare "Posizione
individuale" dal sito www.fondopensionefnm.it
Selezionare:
"Consultazione posizione individuale"
Selezionare il link:
"Aderente hai perso la password?"
Inserire: COGNOME,
NOME, CODICE FISCALE ed e-mail
quindi selezionare "Invia token": riceverà una email con il token
per inserire la nuova password.
Selezionare il token: si aprirà una videata nella quale sono indicati Nome,
Cognome e Codice Aderente.
Il Codice aderente è necessario per accedere alla “Posizione Individuale”
pertanto se non lo ha provveda a copiarlo.
Inserire la “Nuova
password” (lunghezza minima 8 caratteri) e “Conferma nuova password”
Selezionare “Cambia
password”.
Terminate le operazioni sopra indicate con Id Utente (Codice Aderente) e
Password può accedere alla “Posizione individuale”.